(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

 

Circolare del Ministero delle Finanze sulla Libera Professione  intramoenia e Irpeg

 

 

Circolare del 28/09/2001 n. 83 -

Emanata da Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 

 

Oggetto:

Irpeg - Articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - Azienda sanitaria locale - Attività libero-professionale intramuraria.

 

 

Testo:

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’articolo 88, comma 2,lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente alcune attività svolte da enti pubblici e dalle aziende sanitarie locali.

In particolare alcune aziende sanitarie locali hanno chiesto se la norma possa essere applicata all’attività libero-professionale intramuraria e se i proventi che le stesse ritraggono da detta attività debbano concorrere o meno a formare la base imponibile Irpeg.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Come espressamente previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il compito fondamentale del servizio sanitario nazionale è quello di assicurare ai cittadini, attraverso risorse pubbliche, livelli essenziali ed uniformi di assistenza, garantendo su tutto il territorio nazionale equità nell’accesso ai servizi, livelli di qualità ed adeguatezza nelle cure.

Al raggiungimento di detti obiettivi provvedono le aziende sanitarie locali, nell’ambito degli indirizzi forniti dalle regioni, cui spettano, per espresso dettato normativo, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Tutte le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono rese a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa da parte dell’assistito.

L’azienda sanitaria locale, in parallelo all’attività con la quale assicura le prestazioni sopra descritte ed entro l’ambito di un quadro normativo che ne delinea limiti e modalità di svolgimento, consente e sostiene l’attività libero-professionale intramuraria.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, concernente “Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.” per attività libero-professionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, s’intende “l’attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.”

Inoltre, al fine di assicurare che l’attività libero-professionale intramuraria comporti, altresì, la riduzione delle liste d’attesa per l’attività istituzionale che assicura i servizi essenziali delle singole specialità, e’ stato stabilito che i direttori generali concordino con i singoli dirigenti e con le equipe i volumi di attività che devono essere assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale. (Articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 concernente: “Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”).

Da quanto sopra consegue che le aziende sanitarie locali assicurano l’obiettivo primario, che e’ quello di garantire, attraverso risorse pubbliche, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza alla collettività, tramite l’espletamento dell’attività definita nel sopra citato decreto “istituzionale” ed affiancano ad essa, per completarla e migliorarla, l’attività libero-professionale intramuraria.

Quest’ultima, quindi, pur essendo svolta dall’azienda sanitaria con una specifica organizzazione, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, voluti dal processo di aziendalizzazione di dette strutture, e’, pur sempre, un’attività sanitaria esercitata dall’azienda per garantire alla collettività il diritto alla salute, e quindi, per realizzare le finalità istituzionali indicate dalla legge.

Ciò premesso, si osserva che, in base a quanto disposto dall’articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono esercizio di attività commerciali le “attività previdenziali, assistenziali e sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le Unità sanitarie locali.”

La “ratio” sottesa a tale disposizione va individuata nel carattere palesemente pubblicistico di tali attività, in quanto rivolte alla tutela di interessi primari della collettività.

Le connotazioni caratterizzanti l’attività libero-professionale intramuraria sopra delineate consentono di affermare che essa rientri a pieno titolo tra le attività sanitarie menzionate nel disposto normativo sopra citato.

Si ritiene, pertanto, che per detta attività operi la decommercializzazione prevista dalla disposizione contenuta nell’articolo 88, comma 2, lettera b) del Tuir, in quanto sussistono entrambi i requisiti, soggettivo ed oggettivo, richiesti dalla norma.

Da quanto sopra deriva che i proventi che le Aziende sanitarie locali ritraggono dall’attività libero-professionale intramuraria non concorrono a formare la base imponibile Irpeg.

 

 

Le Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.