Circolare
del 28/09/2001 n. 83 -
Emanata
da Agenzia delle Entrate
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto:
Irpeg
- Articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 - Azienda sanitaria locale -
Attività libero-professionale intramuraria.
Testo:
Sono pervenute alla scrivente richieste di
chiarimento in merito all’applicabilità dell’articolo 88, comma 2,lettera b)
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, concernente alcune attività svolte da enti pubblici e dalle
aziende sanitarie locali.
In particolare alcune aziende sanitarie locali hanno
chiesto se la norma possa essere applicata all’attività libero-professionale
intramuraria e se i proventi che le stesse ritraggono da detta attività debbano
concorrere o meno a formare la base imponibile Irpeg.
Al
riguardo, si osserva quanto segue.
Come espressamente previsto dall’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il compito fondamentale del
servizio sanitario nazionale è quello di assicurare ai cittadini, attraverso
risorse pubbliche, livelli essenziali ed uniformi di assistenza, garantendo su
tutto il territorio nazionale equità nell’accesso ai servizi, livelli di
qualità ed adeguatezza nelle cure.
Al raggiungimento di detti obiettivi provvedono le
aziende sanitarie locali, nell’ambito degli indirizzi forniti dalle regioni,
cui spettano, per espresso dettato normativo, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
Tutte le prestazioni sanitarie comprese nei livelli
essenziali di assistenza sono rese a titolo gratuito o con partecipazione alla
spesa da parte dell’assistito.
L’azienda sanitaria locale, in parallelo
all’attività con la quale assicura le prestazioni sopra descritte ed entro
l’ambito di un quadro normativo che ne delinea limiti e modalità di
svolgimento, consente e sostiene l’attività libero-professionale intramuraria.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 1 del
decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, concernente “Attività
libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria
del S.S.N.” per attività libero-professionale intramuraria del personale medico
e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, s’intende
“l’attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori
dell’orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere
che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta
dell’assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi
sanitari integrativi.”
Inoltre, al fine di assicurare che l’attività
libero-professionale intramuraria comporti, altresì, la riduzione delle liste
d’attesa per l’attività istituzionale che assicura i servizi essenziali delle
singole specialità, e’ stato stabilito che i direttori generali concordino con
i singoli dirigenti e con le equipe i volumi di attività che devono essere
assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale. (Articolo
1, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 concernente:
“Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero-professionale
intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale”).
Da quanto sopra consegue che le aziende sanitarie
locali assicurano l’obiettivo primario, che e’ quello di garantire, attraverso
risorse pubbliche, i livelli essenziali ed uniformi di assistenza alla
collettività, tramite l’espletamento dell’attività definita nel sopra citato
decreto “istituzionale” ed affiancano ad essa, per completarla e migliorarla,
l’attività libero-professionale intramuraria.
Quest’ultima, quindi, pur essendo svolta
dall’azienda sanitaria con una specifica organizzazione, nel rispetto dei
criteri di efficacia, efficienza ed economicità, voluti dal processo di
aziendalizzazione di dette strutture, e’, pur sempre, un’attività sanitaria
esercitata dall’azienda per garantire alla collettività il diritto alla salute,
e quindi, per realizzare le finalità istituzionali indicate dalla legge.
Ciò premesso, si osserva che, in base a quanto
disposto dall’articolo 88, comma 2, lettera b) del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono
esercizio di attività commerciali le “attività previdenziali, assistenziali e
sanitarie svolte da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese
le Unità sanitarie locali.”
La “ratio” sottesa a tale disposizione va
individuata nel carattere palesemente pubblicistico di tali attività, in quanto
rivolte alla tutela di interessi primari della collettività.
Le connotazioni caratterizzanti l’attività
libero-professionale intramuraria sopra delineate consentono di affermare che
essa rientri a pieno titolo tra le attività sanitarie menzionate nel disposto
normativo sopra citato.
Si ritiene, pertanto, che per detta attività operi
la decommercializzazione prevista dalla disposizione contenuta nell’articolo
88, comma 2, lettera b) del Tuir, in quanto sussistono entrambi i requisiti,
soggettivo ed oggettivo, richiesti dalla norma.
Da quanto sopra deriva che i proventi che le Aziende
sanitarie locali ritraggono dall’attività libero-professionale intramuraria non
concorrono a formare la base imponibile Irpeg.
Le
Direzioni regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.